(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
38, del 29 aprile 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Modifiche nelle competenze
               e nella denominazione di alcuni servizi
 
   1.  All'art.  24  della  L.R.  18  agosto 1984, n. 44 e successive
modificazioni il punto n. 26) del secondo comma e' cosi' sostituito:
   "26)  controllo  e  tutela   ambientale.   Compete   al   servizio
l'esercizio  delle  funzioni  regionali  in  materia  di  controllo e
monitoraggio  ambientale,  di  sistema  informativo  ambientale,   di
valutazione   di   impatto   ambientale,   di  tutela  e  risanamento
dell'atmosfera;".
  2. All'art. 24 della L.R. n. 44 del 1984 il punto  n.  26-ter)  del
secondo comma e' cosi' sostituito:
   "26-  ter) parchi e foreste. Compete al servizio l'esercizio delle
funzioni  regionali  in  materia  di  aree  protette  e  di   risorse
forestali;".
   3.  All'art.  24  della  L.R.  n.  44 del 1984 il punto n. 27) del
secondo comma e' cosi' sostituito:
   "27) difesa del  suolo.  Compete  al  servizio  l'esercizio  delle
funzioni  regionali  in  materia  di  assetto  idraulico,  di assetto
idrogeologico, di attivita' estrattive. Svolge  inoltre  funzioni  di
indirizzo  e coordinamento tecnico nelle stesse materie nei confronti
dei servizi provinciali e  circondariale  di  difesa  suolo,  risorse
idriche e risorse forestali;".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 26 aprile 1993
 
                               BOSELLI