(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 38, del 29 aprile 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche nelle competenze e nella denominazione di alcuni servizi 1. All'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni il punto n. 26) del secondo comma e' cosi' sostituito: "26) controllo e tutela ambientale. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di controllo e monitoraggio ambientale, di sistema informativo ambientale, di valutazione di impatto ambientale, di tutela e risanamento dell'atmosfera;". 2. All'art. 24 della L.R. n. 44 del 1984 il punto n. 26-ter) del secondo comma e' cosi' sostituito: "26- ter) parchi e foreste. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di aree protette e di risorse forestali;". 3. All'art. 24 della L.R. n. 44 del 1984 il punto n. 27) del secondo comma e' cosi' sostituito: "27) difesa del suolo. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di assetto idraulico, di assetto idrogeologico, di attivita' estrattive. Svolge inoltre funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico nelle stesse materie nei confronti dei servizi provinciali e circondariale di difesa suolo, risorse idriche e risorse forestali;". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 26 aprile 1993 BOSELLI